Confermato il risultato di 3-1 maturato sul campo tra Pinetanova e Pescara Nord. La scoietà biancazzurra non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo
GARE DEL 2/ 9/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 2/ 9/2012 PINETANOVA - CASTELLAMARE PESCARA NORD
Il Giudice Sportivo,
- atteso che la società Castellamare Pescara Nord non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo del 3/9/2012, avverso l'esito della gara in epigrafe;
-visto il regolamento della disciplina sportiva riguardante la Coppa Abruzzo (C.U. n.44/A della FIGC del 22/8/2012 - Abbreviazione dei termini);
DICHIARA
1) inammissibile il reclamo stesso e conferma il risultato acquisito in campo Pinetanova - Castellamare Pescara Nord: 3 a 1;
2) di addebitare la tassa di reclamo.
Perchè il reclamo?
Il Pinetanova ha schierato un giocatore squalificato (c.u. n.19 10/2011), il quale nel corso della gara ha assunto un comportamento poco sportivo nei confronti dell'avversario, atteggiamento che ha spinto la società Pescara Nord a presentare preannuncio di reclamo (come da regolamento), al quale non ha fatto seguito nessun reclamo., quindi è stato confermato il risultato del campo.
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presidente (giovedì, 06 settembre 2012 17:58)
Per correttezza di informazione il ricorso ha avuto seguito ma non nei tempi previsti dalla nuova procedura d'urgenza adottata dalla figc quest'anno per la coppa abruzzo(c.u. n. 45/A allegato del n. 56 del 22/08/2012).Non avendo a mente la nuova e non avendo mai agito per simili circostanze,avendo avuto peraltro informazioni verbali anche da terzi non corrette non ho inviato entro le ore 12.00 del giorno successivo all'incontro il reclamo se non come da vecchia procedura entro i sette gg. successivi. Confermo peraltro la presenza in distinta di tesserato squalificato.