Causa ricorso della società Rosburghese Roseto il risultato (3-5) meritatamente maturato sul campo non è stato omologato.
Di seguito pubblichiamo quanto riportato sul comunicato ufficiale n.52 del 28 marzo 2013
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 24/ 3/2013 ROSBURGHESE ROSETO CALCIO - CASTELLAMARE PESCARA NORD
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. ROSBURGHESE ROSETO CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Euro 200,00 ROSBURGHESE ROSETO CALCIO
Perché, proprio sostenitore nell'intervallo della gara, a seguito di aggressione da parte di dirigente avversario a calciatore ospitante, scavalcava la rete di recinzione mettendo in atto a sua volta comportamento violento nei confronti del dirigente.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2013
SULEJMANI FADIL (Rosburghese)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 4/2013
MELIZZA PINO (Pescara Nord)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 30/ 6/2013
SANTILLOZZI MAURO (Pescara Nord)
Perché nell'intervallo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, colpiva al volto con una violenta testata calciatore avversario, procurandogli dolore e facendolo cadere a terra.
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