Gara del 24/ 3/2013 ROSBURGHESE ROSETO CALCIO - CASTELLAMARE PESCARA NORD
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Rosburghese Roseto Calcio con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Castellamare Pescara Nord, perché il comportamento violento ed antisportivo di un dirigente di quest'ultima squadra non consentiva alla Soc. Rosburghese Roseto Calcio di giocare alla pari il secondo tempo della partita “perché un proprio calciatore che era stato colpito si è sentito male ed ha dovuto abbandonare la gara”, o che in subordine fosse disposta la ripetizione dell'incontro, “poiché dopo il triplice fischio dell'arbitro tra il primo ed il secondo tempo, la partita doveva ritenersi finita e, quindi, l'averla proseguita doveva considerarsi un errore tecnico dell'arbitro”;
- rilevato che dal rapporto del direttore di gara, fonte primaria di prova, nulla di quanto denunciato nella premessa del reclamo viene riportato circa il triplice fischio dell'arbitro e dell'interruzione della gara stessa, e che solo nel supplemento di rapporto viene riferito che al rientro delle squadre negli spogliatoi, al termine del primo tempo, un dirigente della società Castellamare Pescara Nord colpiva al volto con una testata un calciatore della squadra locale, procurandogli dolore, tanto che lo stesso, del quale non viene riferito il nome, si accasciava al suolo;
- constatato che alla ripresa del gioco nel secondo tempo la squadra Rosburghese Roseto Calcio rientrava in campo con undici calciatori e proseguiva la gara fino al 20º del secondo tempo, allorché un calciatore usciva dal campo senza che potesse essere sostituito per essere la panchina "corta" (la Soc. Rosburghese Roseto Calcio aveva iniziato la gara con solo undici calciatori - cfr. distinta);
DELIBERA
a) di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito in campo:
Rosburghese Roseto Calcio 3 Castellamare Pescara Nord 5;
b) di addebitare la tassa reclamo.
Scrivi commento