FIGC: c.u. nr. 53 del 9/03/2017

Tutte le decisioni del giudice sportivo della Prima Categoria.

Diffida per Maz Di Blasio (nella foto)

Respinto il reclamo della Virtus Pescara.

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Variazioni date, orari e campi:

Data

GG.

Squadra 1

Squadra 2

Ora

Impianto

11/3

9 R

MOSCUFO

FATER ANGELINI

15:00

 

11/3

9 R

VERLENGIA CALCIO

TORREVECCHIA

15:00

 

12/3

9 R

F.C. VIRTUS PESCARA

 PESCARA NORD

15:00

"R.FEBO" EX GESUITI Pe

12/3

9 R

SAN MARCO

V.MONTESILVANO COLLE

11:00

 

 

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FIGC: comunicato ufficiale nr. 53 del 9/03/2017
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DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 19/ 2/2017

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Gara del 19/ 2/2017 CALCIO ATRI - F.C. VIRTUS PESCARA

 

Il Giudice Sportivo

 

 - Visto il reclamo della società F.C. Virtus Pescara, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 2 a 1 a favore della società Calcio Atri, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro.

 

Deduce in particolare la società reclamante che l'arbitro non avrebbe riportato nel referto di gara l'espulsione dal campo per doppia ammonizione del calciatore della stessa società sig. Alessandro Mancini ( Soc. F.C. Virtus Pescara) .

 

Il reclamo è inammissibile e infondato, non meritando accoglimento.

 

Infatti, l'espulsione del sig. Mancini, pur non chiaramente leggibile sulle annotazioni nella "velina" di fine gara consegnata alle società, risulta essere stata regolarmente riportata nell'apposita sezione del referto ufficiale di gara.

 

D'altro canto, l'errore tecnico dell'arbitro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni:

 

1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

 

2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività");

 

3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di Giustizia Sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

 

Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento del la gara.

 

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N.50 del 23 febbraio 2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 17,comma 4) e 29, comma 3) C.G.S.

 

DELIBERA

 

A) di respingere il reclamo della società F.C. Virtus Pescara perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

 

B) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè: Calcio Atri / F.C. Virtus Pescara 2 a 1.

 

 

GARE DEL 26/ 2/2017

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Gara del 26/ 2/2017 VILLA S. SEBASTIANO - PESCINA CALCIO 1950

 

Il Giudice Sportivo

 

 - Visto il reclamo della società Pescina Calcio 1950, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 2 a 1 a favore della soc. Villa S. Sebastiano, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di "evidenti violazioni delle regole e palese errore arbitrale".

 

- Deduce in particolare la società reclamante che il direttore di gara non avrebbe impedito che un calciatore della soc. Villa S. Sebastiano, sig. Marco Viscogliosi, espulso nel corso del primo tempo, rimanesse nei pressi del terreno di gioco anche nel secondo tempo e, con il suo comportamento, determinasse il risultato conseguito sul campo, dato che la squadra locale avrebbe segnato la rete della vittoria nel tempo in cui era in corso un'accesa discussione tra lo stesso e i giocatori del Pescina Calcio.

 

Il reclamo è inammissibile e infondato, non meritando accoglimento.

 

Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, e riguardano valutazioni squisitamente tecniche o disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante.

 

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 52 del 2 Marzo 2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli Artt. 17, comma 4), e 29, comma 3), C.G.S.

 

DELIBERA

 

A) di respingere il reclamo della società Pescina Calcio 1950 perché inammissibile e infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

 

B) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè: Villa S. Sebastiano / Pescina 1950 2 a 1.

 

 

 

GARE DEL 1/ 3/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

 

PROSPERI ALESSANDRO

(ALBA TORTORETO)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

BLIDO SILIANO

(ALBA TORTORETO)

 

ROMUALDI FAUSTO

(TORRICELLA SICURA)

 

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 4/ 3/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

 

D ALESSANDRO MATTIA

(CEPAGATTI RED DEVILS)

 

CROGNALE GIUSEPPE ANDREA

(PIAZZANO)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

 

DI GREGORIO TOMMASO

(ORTONA CALCIO)

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

 

DI SERAFINO ELIA

(FAVALE 1980)

 

IACHINI MATTIA

(FAVALE 1980)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

 

IRELLI GEFFRIDO

(FAVALE 1980)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

DIBLASIO MASSIMILIANO

(CASTELLAMARE PESCARA NORD)

 

AMEDORO SIMONE

(CEPAGATTI RED DEVILS)

MICCOLI ALESSIO

(VIRTUS PRATOLA CALCIO)

 

 

 

 

GARE DEL 5/ 3/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA'

 

AMMENDA

 

Euro 50,00 CESAPROBA CALCIO

 

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2018

 

ZINGARO GIANLORIS

(VIRTUS MONTESILVANO COLLE)

 

 

 

 

Perché a fine gara, rincorreva un giocatore della squadra avversaria che era di spalle e lo colpiva con un forte calcio facendolo cadere a terra e facendogli battere la testa sul pavimento, rendendo necessario il trasporto in Ospedale con autoambulanza per accertamenti.

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2017

 

PANETTA MARCO ANDREA

(S.PELINO)

 

 

 

 

Perché a fine gara minacciava ed insultava l'arbitro, venendo allontanato dall'osservatore arbitrale.

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2017

 

FERRETTI ALFONSO

(CASOLI 1966)

 

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 3/2017

 

MURZILLI BRUNO

(S.PELINO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE E DIFFIDA

 

BUSSOLI GABRIELE

(TRE VILLE)

 

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

SQUALIFICA FINO AL 22/ 3/2017

 

FALCONI MASSIMO

(TORRICELLA SICURA)

 

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2017

 

DE MELIS ROBERTO

(SCAFA CAST)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

 

DIMARCO DARIO

(VALLE ATERNO FOSSA)

 

 

 

 

Perché, nel protestare in maniera smodata nei confronti dell'arbitro, lo colpiva ad un piede senza conseguenze, rivolgendogli ingiurie.

 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

 

VOLANTE FABIO

(S.PELINO)

 

 

 

 

Espulso per offese all'arbitro, mentre usciva dal terreno di gioco reiterava comportamento offensivo. (Capitano).

 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

 

DI CAMILLO PAOLO

(GUASTAMEROLI)

 

PONZIELLI DANIELE

(MIANO A.S.D.)

D ADAMO ALESSIO

(REAL PORTA PALAZZO)

 

PERSIA SETTIMIO

(S.PELINO)

RICCI ANGELO

(SAN MARTINO S.M.)

 

DI CARLO LUIGI

(TORRICELLA SICURA)

SANSONE FRANCESCO

(VALLELONGA)

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

 

BLIDO SILIANO

(ALBA TORTORETO)

 

PAVONE MATTEO

(BORGO SANTA MARIA)

ALAMPI ANDREA

(CAPITIGNANO 1986)

 

SANGIACOMO SIMONE

(CASOLI 1966)

BERARDI DANIELE

(ELICESE)

 

LEONE PIERGIUSEPPE

(ELICESE)

MARINI GIULIO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

PAOLINI GIORGIO

(PUCETTA)

DI COLA STEFANO

(SAN MARTINO S.M.)

 

DI DOMENICO VALERIO

(TORRICELLA SICURA)

TARABORRELLI LEVINO

(TRE VILLE)

 

ROSONE GIANLUCA

(VALLE ATERNO FOSSA)

SALUCCI MATTEO

(VALLELONGA)

 

POLIDORO ANDREA

(VILLA S.SEBASTIANO)

ROSELLI SABATINO

(VILLA SANTANGELO)

 

DI BRIGIDA ALESSANDRO

(VIRTUS MONTESILVANO COLLE)

DIGIANDOMENICO MATTEO

(ZA MARIOLA TIRINO BUSSI)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

 

BIZZARRI TONINO

(NEW CLUB VILLA MATTONI)

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

 

HAMZA FLAMUR

(CANOSA S.)

 

PRONESTI RAFFAELE

(CAPITIGNANO 1986)

DI SANTE ANDREA

(CASOLI 1966)

 

RONDOLONE DIMITRI

(CELLINO CALCIO)

FERRETTI LORENZO

(ELICESE)

 

DE SANTIS SIMONE

(GIULIANOVA ANNUNZIATA)

DI GIROLAMO STEFANO

(GUASTAMEROLI)

 

CIRILLI FABIO

(MIANO A.S.D.)

DIGIANDOMENICO ANDREA

(MIANO A.S.D.)

 

DI PAOLO MARIO

(REAL CARSOLI)

CAPORALE MICHAEL

(SAN GIOVANNI TEATINO)

 

GALASSI LORENZO

(SAN GIOVANNI TEATINO)

D ANGELO ANDREA

(SAN MARCO)

 

FERRARA GIOVANNI

(SAN MARTINO S.M.)

MALANDRA GABRIELE

(SAN MARTINO S.M.)

 

CASALE LORENZO

(TAGLIACOZZO 1923)

CATERINI LINO

(TORRICELLA SICURA)

 

ROMUALDI FAUSTO

(TORRICELLA SICURA)

ROSSI DANIELE

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

SPINOZZI GIANFRANCO

(VIS CERRATINA)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

 

PUKA DRITAN

(FRESA CALCIO)

 

PARTEMI MARINO

(VENERE CALCIO)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

BEHDZETI DASMIR

(ALANNO)

 

CORSO MASSIMO

(ALBA TORTORETO)

SKOCZEK JONATHAN ALVARO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

CASTELLANO MASSIMO

(IL MORO PAGANICA AQUILANA)

RICCI GABRIELE

(MIANO A.S.D.)

 

MENCHINI MICHAEL

(NEW CLUB VILLA MATTONI)

BARONE GIAN MARCO

(ORSOGNA 1965)

 

MARTINO TONINO

(POPOLI CALCIO)

SANTORO VINICIO

(POPOLI CALCIO)

 

ORSINI DOMENICO

(PUCETTA)

CERELLA CARLO

(ROCCASPINALVETI)

 

COLECCHIA FABIO

(S.ANNA)

PERRUCCI RICCARDO

(S.VITO 83 L.D.N.)

 

MARRONCELLI GIANLUCA

(SAN MARTINO S.M.)

D ANGELO MARIO

(SCERNI A.S.D.)

 

DEL BONIFRO CESARE

(SCERNI A.S.D.)

ROSSI CLEO

(SPORTING SAN SALVO)

 

SILVERIO DANIEL

(TOLLESE CALCIO)

FALCONI GIUSEPPE

(TORRICELLA SICURA)

 

DANIELE GIAMPAOLO

(VALLE ATERNO FOSSA)

DI CESARE ASCENZO

(VALLELONGA)

 

GIZZI ONORIO

(VALLELONGA)

SAOUFI NAJIB

(VALLELONGA)

 

STRACCIA EZIO PAOLO

(VARANO CALCIO)

GALANTUCCI SIMONE

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

VALLETTA CLAUDIO

(VIRTUS MONTESILVANO COLLE)

BLASIOLI ALESSIO

(VIS CERRATINA)

 

DICECCO MASSIMILIANO

(VIS CERRATINA)

 

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