FIGC: c.u. nr.64 del 27/04/2017

Respinto il ricorso della Virtus Pescara in corte d'appello

Diffida per Alberto Enzini (nella foto)

Variazione gare e prossimi orari ufficiali.

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Variazione gare del recupero della seconda di rtirono...

Data

GG

Squadra 1

Squadra 2

29/04/2017

2 R

SAN GIOVANNI TEATINO

MOSCUFO

29/04/2017

2 R

VIRTUS MONTESILVANO COLLE

VERLENGIA CALCIO

30/04/2017

2 R

BORGO SANTA MARIA

FATER ANGELINI ABRUZZO

30/04/2017

2 R

CALCIO ATRI

ELICESE

30/04/2017

2 R

REAL TRECIMINIERE

F.C. VIRTUS PESCARA

30/04/2017

2 R

SAN DONATO

CASTELLAMARE PESCARA NORD

30/04/2017

2 R

SAN MARCO

HATRIA

30/04/2017

2 R

VIS CERRATINA

TORREVECCHIA CALCIO 2004

 

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FIGC: comunicato ufficiale nr. 64 del 27/04/2017
Scarica il File ufficiale FIGC con tutte le comunicazioni relative ai campionati abruzzesi di calcio a 11, calcio a 5, calcio femminile e giovanili.
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DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

 

GARE DEL 22/ 4/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

 

DI ANTONIO GABRIELE

(SIM PONTEVOMANO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

 

VISCOGLIOSI MARCO

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

DEMARTINIS RICCARDO

(VARANO CALCIO)

 

 

 

 

GARE DEL 23/ 4/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA'

 

AMMENDA

 

Euro 20,00 ORSOGNA 1965

 

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.

 

Euro 20,00 S. PELINO

 

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.

 

A CARICO DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 5/2017

 

CUPIDO FABIO

(S.VITO 83 L.D.N.)

 

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2017

 

DI SCIULLO VINCENZO

(S.PELINO)

 

MUFFO ANTONIO

(SAN GIOVANNI TEATINO)

 

AMMONIZIONE E DIFFIDA

 

MATTEI ITALO

(MAGLIANO MONTEVELINO)

 

DI CARLO MASSIMO

(PIZZOLI)

CICCOTELLI FRANCESCO

(TOLLESE CALCIO)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

 

TOSTI FRANCESCO PAOLO

(S.VITO 83 L.D.N.)

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

 

PELLANERA GIORDANO

(BORGO SANTA MARIA)

 

SCARPONE MARCO

(CASTELNUOVO VOMANO)

SABLONE MAURO

(FATER ANGELINI ABRUZZO)

 

BEHDJETI ELHADI

(IL MORO PAGANICA AQUILANA)

POMPILII DAVIDE

(MIANO A.S.D.)

 

PONZIELLI DANIELE

(MIANO A.S.D.)

FUSARELLI VINCENZO

(S.PELINO)

 

CATENARO ANDREA

(S.VITO 83 L.D.N.)

GALASSI LORENZO

(SAN GIOVANNI TEATINO)

 

VENDITTI DANIELE

(TORNIMPARTE 2002)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

 

IOMMARINI MATTEO

(CASTELNUOVO VOMANO)

 

DALFONSO ALESSANDRO

(IL MORO PAGANICA AQUILANA)

PONZIELLI DANIELE

(MIANO A.S.D.)

 

MELONE FABRIZIO

(PESCINA CALCIO 1950)

SCIORILLI PAOLO

(PIAZZANO)

 

SIMEONI FEDERICO

(REAL CARSOLI)

FERRETTI KEIVAN

(REAL TRECIMINIERE)

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

 

DI LAURO GIOVANNI

(ELICESE)

 

DI LORENZO SIMONE

(GIULIANO TEATINO 1947)

NOVELLI FRANCESCO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

PENNA LORIS

(GIULIANO TEATINO 1947)

SKOCZEK JONATHAN ALVARO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

RASTELLINI GIANLUCA

(GIULIANOVA ANNUNZIATA)

CAMILLETTI LUDOVICO

(PIANO DELLA LENTE)

 

DAGOSTINO TOMMASO

(PIZZOLI)

CIVITAREALE GIUSEPPE

(POPOLI CALCIO)

 

CERELLA CARLO

(ROCCASPINALVETI)

DI DONATO ALESSANDRO

(ROSETANA CALCIO)

 

EVANGELISTA GIACOMO

(SCAFA CAST)

DI BATTISTA MANOLO

(TOLLESE CALCIO)

 

NUVOLONE EMANUELE

(TORNIMPARTE 2002)

BASCELLI ROBERTO

(TORREVECCHIA CALCIO 2004)

 

DI CAMILLO MANUEL

(ZA MARIOLA TIRINO BUSSI)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

 

ENZINI ALBERTO

(CASTELLAMARE PESCARA NORD)

 

DI GIOVANNI SIMONE

(MAGLIANO MONTEVELINO)

FERRANTE ANTONIO

(MANOPPELLO ARABONA)

 

CARUSO ROSARIO FRANCES

(REAL MONTAZZOLI)

FANARO MORENO

(ROCCASPINALVETI)

 

PRIMOMO MARCO

(TOLLESE CALCIO)

PELLICCIA ALESSIO

(TRIGNO CELENZA)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

DI LORETO ANTONIO

(BARREA)

 

MARTINELLI ANTONELLO

(F.C. VIRTUS PESCARA)

CIANCETTA PIERPAOLO

(FATER ANGELINI ABRUZZO)

 

CARPEGNA CORRADO

(HATRIA)

MIGLIORI ALESSIO

(NEW CLUB VILLA MATTONI)

 

PRIMITERRA ALEX

(ORSOGNA 1965)

LANCIA ALESSANDRO

(PESCINA CALCIO 1950)

 

PROSIA DANIELE

(PESCINA CALCIO 1950)

FORCELLESE EMANUELE

(PIANO DELLA LENTE)

 

ORSINI GIUSEPPE

(PIAZZANO)

MARCHESANI MICHELE

(REAL PORTA PALAZZO)

 

CIANCI MARIO

(S.VITO 83 L.D.N.)

COCCIONE FRANCESCO

(SAN GIOVANNI TEATINO)

 

PACIFICO PARIDE

(SAN GIOVANNI TEATINO)

ODORISIO GIANFRANCO

(SAN MARTINO S.M.)

 

MARINUCCI PARIDE

(TORREVECCHIA CALCIO 2004)

DI GREGORIO ALESSIO

(VALLE ATERNO FOSSA)

 

LOMBARDI GIAN MARIA

(VALLELONGA)

 

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRTUS PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIPETIZIONE, PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO, DELLA GARA VERLENGIA CALCIO / F.C. VIRTUS PESCARA, DISPUTATA L’1.4.2017 PER IL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 62 DEL 13.04.2017 – C.R.A.).

 

 

 

         Con appello ritualmente proposto, la società F.C. Virtus Pescara ha impugnato e chiesto la riforma della decisione del G.S. di rigetto del reclamo con il quale si chiedeva la ripetizione della gara in epigrafe specificata a causa di un errore tecnico dell’arbitro, il quale, trascorsi tre minuti di recupero nel corso del secondo tempo di gioco, fischiava il termine della gara e, solo dopo oltre due minuti, su sollecitazione del guardalinee della società di casa, cambiava idea richiamando le squadre in campo per far disputare ulteriori due minuti di recupero.

 

         In particolare ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, la violazione dell’art. 5 punto 2 del Regolamento del gioco del calcio A.I.A., che non consente all’arbitro di cambiare decisione: a) qualora sia stata eseguita un ripresa del gioco; b) qualora abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo e lasciato il terreno di gioco; c) qualora la gara sia terminata. Nel caso di specie si sarebbe verificata quest’ultima ipotesi, in quanto il direttore di gara avrebbe mutato la propria decisione dopo aver decretato la fine dell’incontro, ovvero in difetto del potere di tornare sui propri passi.

 

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, tenuto conto che nel caso di specie il direttore di gara ben poteva cambiare decisione in quanto, come prescritto dalla normativa di riferimento, pur avendo segnalato la fine del secondo tempo non aveva ancora lasciato il terreno di gioco. Ciò risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dal referto di gara nel quale l’arbitro attesta che, in effetti, durante i cinque minuti di recupero del secondo tempo, aveva fischiato la fine della partita al terzo minuto di recupero e, resosi conto dell’errore, nell’immediato e senza avere abbandonato il terreno di gioco, aveva richiamato le squadre e le panchine per completare i restanti due minuti di gara.

 

Non può, pertanto, condividersi l’impostazione operata dalla società ricorrente che si risolverebbe, di fatto, in una interpretatio abrogans della norma in esame, se fosse realmente precluso all’arbitro, secondo l’assunto difensivo, di modificare una sua decisione dopo il fischio di fine gara, prevedendo la norma richiamata l’ulteriore condizione che l’arbitro abbia lasciato il terreno di gioco il che, però, non si è verificato nell’occasione.

 

Per quanto precede la Corte,

 

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa

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