Figc: giudice sportivo c.c. nr. 18

Si ripeterà San Giovanni Teatino-Elicese


GARE DEL 23/ 9/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/ 9/2018 CASALINCONTRADA F.C. - TOLLESE CALCIO

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della società Casalincontrada F.C., fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Tollese Calcio, per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 2 a 2, il calciatore Leone Davide, che risulta squalificato per una gara effettiva (squalifica per recidiva in ammonizione) come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo N. 64 del 24/05/2018;

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Leone Davide nella S.S.2017/2018 era tesserato con la società Virtus Ortona Calcio 2008-Campionato di Prima Categoria- e che lo stesso è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell'ultima gara di campionato Play -Off del 20/05/2018;

- Riscontrato dal referto arbitrale che il Sig. Leone Davide, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Tollese Calcio, ha effettivamente preso parte alla gara del 23/09/2018, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U.N.64/2018 cit.;

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S.;

- Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi degli artt. 17, comma 5 lett. a), e 33 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U.N.17 del 27/9/2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Tollese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Casalincontrada F.C./ Tollese Calcio 3 a 0;

2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della soc. Tollese Calcio Sig. Matarazzo Antonino, fino al 10/10/2018; 3) di accreditare la tassa di reclamo.

 

Gara del 23/ 9/2018 SAN GIOVANNI TEATINO - ELICESE

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della società San Giovanni Teatino con il quale si chiede la ripetizione della gara in epigrafe, ai sensi dell'art.17 comma 4) C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 2 a 3 a favore della squadra ospite.

- Verificata la tempestività e ritualità del reclamo;

- visto il referto di gara nel quale l'arbitro conferma di aver commesso un errore quando, al minuto 29º del secondo tempo, sul risultato di 2 a 3, provvedeva ad espellere il giocatore D'Emilio Mario della soc. Elicese per condotta violenta nei confronti di un avversario all'interno della propria area di rigore e, anziché concedere un calcio di rigore, ordinava un calcio di punizione indiretto in area a favore della società San Giovanni Teatino.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

2)l'errore pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività");

3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Quindi, nel caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel referto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce al direttore di gara in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento dell'incontro.

Nella fattispecie in esame, l'arbitro incorreva in un evidente errore tecnico poiché, dopo aver valutato "violenta" la condotta del giocatore ospite, commessa all'interno della propria area di rigore, decretandogli anche l'espulsione, non applicava correttamente il regolamento del gioco del calcio che impone, in tali casi, di ordinare l'esecuzione di un calcio di rigore. E' possibile ritenere, inoltre, che l'errore tecnico abbia effettivamente influito sul regolare svolgimento del la gara perché impediva alla società San Giovanni Teatino, in svantaggio di una rete, di poter usufruire di una indiscutibile occasione per pareggiare l'incontro.

- Tutto ciò premesso e considerato, visto l'art. 17 comma 4) e 29 comma 3) C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U.N.17 del 27/9/18 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

DELIBERA

A) di accogliere il reclamo della società San Giovanni Teatino, dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa;

B) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data della ripetizione della gara;

C) di accreditare la tassa reclamo.

GARE DEL 29/ 9/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BRANDIMARTE FRANCO

(FAVALE 1980)

 

 

 

GARE DEL 30/ 9/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

SCACCIALEPRE CESARE

(CASTAGNETO)

 

 

 

AMMONIZIONE

MURZILLI BRUNO

(S.PELINO)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DI PIETRANTONIO MIRKO

(PIANELLA 2012)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

 

GIALLUCA MAURO

(MIANO A.S.D.)

 

LIBERATO VINCENZO

(POPOLI CALCIO)

DI NARDO SIMONE

(SILVI)

 

ROMUALDI FAUSTO

(TORRICELLA SICURA)

IPPOLITO DANIELE

(VILLA BOZZA MONTEFINO)

 

 

 


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